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I documenti e le carte di lavoro non devono essere accessibili a persone non autorizzate ma ai soli componenti del Collegio sindacale per l’intero periodo dell’incarico e devono essere conservati per dieci anni dalla data di emissione della relazione al bilancio, con modalità tali da garantirne la disponibilità, l’integrità e la riservatezza necessarie. È il Collegio sindacale a dover stabilire le modalità di fruibilità e conservazione della documentazione sia nel corso dell’espletamento dell’incarico, sia dopo la cessazione dello stesso.